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STATUTO Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psicologia F. I. S. S.
P. Ente associativo non commerciale Art. 1. E' costituita con atto pubblico una Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psicologia - F.I.S.S.P, che s'intende duratura dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata. L'Associazione ha sede legale in Roma, alla via Arenula 16. Essa può dotarsi di altre sedi decentrate in tutta Italia. Art. 2. La Federazione non ha scopo di lucro, non distribuisce neppure in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni previste dal presente Statuto; esclude limitazioni al diritto di voto; prevede un limite alla corresponsione dei compensi ai propri amministratori e sindaci, pari all'onorario dei presidenti dei sindaci di SPA ed ai propri consulenti e dipendenti non superante di oltre il 20% i salari correnti; Ë apartitica e promuove e accorda una particolare attenzione allo sviluppo dei diritti , della dignità e dei valori di tutte le persone, e promuove nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia Art. 3. La Federazione intende mettere e mantenere in contatto fra di loro ed essere un riferimento generale per tutte le Società Scientifiche di Psicologia, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici o pratici, ponendo la Psicologia nel contesto europeo e mondiale, ed avvalendosi parallelamente del contributo delle altre discipline biomediche, sociali, giuridiche ed economiche. Gli scopi della F.I.S.S.P. sono: a) promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia; b) stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici; c) promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le Società scientifiche ed i loro associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale; d) divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica attraverso appropriati strumenti di comunicazione; e) segnalare agli Enti Pubblici e Privati, nonché ad Associazioni, i problemi connessi con la sfera delle attività delle società scientifiche e proporsi come sistematico interlocutore; f) organizzare commissioni permanenti su: accreditamento, aggiornamento professionale, linee guida, etica, sperimentazioni ecc. su altri settori ritenuti necessari. A tale scopo, la Federazione intratterrà rapporti costanti con le altre Federazioni, nazionali ed internazionali, nonché con gli Istituti di formazione, l'Università, e con gli Enti pubblici e privati. Con tali Associazioni, Istituti ed Enti la F.I.S.S.P. potrà stipulare convenzioni, avviando ogni utile collaborazione o assecondando quelle già avviate da altri; potr‡ inoltre svolgere attivit‡ ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari. La Federazione potrà dotarsi di ogni strumento ed organo di comunicazione interna fra le Società scientifiche ed esterna, organizzare convegni, seminari, e ricerche a livello nazionale ed internazionale, favorire la conoscenza tempestiva di tutte le iniziative utili a migliorare le conoscenze e le applicazioni della Psicologia. La Federazione non puÚ svolgere attivit‡ diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Art. 4. La F.I.S.S.P. si impegna alla valorizzazione delle Società scientifiche, in tutti i possibili ambiti di ricerca e di applicazione e in particolare: a) conoscitivi, per informare gli Enti Pubblici e Privati sui problemi connessi alla salute e al benessere; b) organizzativi, per promuovere incontri atti a diffondere il sapere culturale e scientifico della Psicologia; c) promozionali, per favorire l'incontro fra i membri delle Società, lo scambio delle conoscenze, la qualificazione dei convegni; d) coordinamento, per favorire una migliore programmazione delle iniziative per date e temi. La F.I.S.S.P. si impegna inoltre a: -sviluppare una politica, una metodologia ed una pratica dell'aggiornamento e dell'accreditamento degli eventi formativi e dei soggetti formatori alla certificazione della partecipazione e del profitto degli psicologi discenti; -promuovere le metodologie della qualità nella pratica psicologica; -sviluppare il rapporto tra cultura psicologica e mondo politico-istituzionale. Art.5 E' possibile partecipare alla Federazione in qualità di: a) Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le Società e/o Associazioni scientifiche che hanno dato vita alla Federazione, partecipando all'atto costitutivo; b) Soci Aderenti: sono Soci Aderenti le Società e/o Associazioni scientifiche che, avendo fatto regolare domanda al Consiglio Direttivo per far parte della Federazione, risultano possedere i requisiti previsti dal Regolamento; essi partecipano alle votazioni in Assemblea; c) Soci Onorari: sono Soci Onorari le Società e/o Associazioni scientifiche che, italiani od esteri siano stati riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo. Di tali Società la Federazione tiene apposito Registro, aggiornato, a disposizione di ogni possibile interessato. Le Società e/o Associazioni scientifiche aderenti per essere inserite e risultare nel Registro, sono tenute al pagamento delle quote come fissato dal Consiglio Direttivo. I Presidenti delle Società e/o associazioni scientifiche Onorarie non possono ricoprire cariche di amministrazione sociale. Tutte le Società e/o Associazioni scientifiche , non in regola con le quote associative annuali, comprese tutte le intermedie, per come fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, decadono automaticamente e contestualmente sono depennate dal Registro. Sono escluse la validità della partecipazione temporanea alla vita associativa e la trasmissibilità delle quote. Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote versate dai Soci, dai beni mobili od immobili che pervengano alla Federazione a qualsiasi titolo, nonché dagli avanzi di gestione. Art. 6. Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei Soci (Presidenti o i loro delegati), il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Art. 7. L'Assemblea dei Presidenti o loro delegati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio mediante preavviso di quindici giorni, con comunicazione ai recante il proposto ordine del giorno. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei Rappresentanti delle Società scientifiche di Psicologia ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purchÈ siano iscritti ed in regola con le quote sociali. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno della prima, decorsa almeno mezz'ora dall'orario stabilito per quest'ultima. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio per mezzo di delega scritta. Con tale mezzo ogni Socio può rappresentare non più di altri due Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate secondo Statuto sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti. E' presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice-Presidente, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Assemblea è quello del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti . Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati Art. 8. Il Consiglio Direttivo è eletto dallíAssemblea dei Soci, ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera, previa istruttoria, sullíammissione dei nuovi Associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, dura in carica 4 anni. L'Assemblea dei Soci ha il potere di revocare il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti anche singolarmente, in quest'ultimo caso sempre e soltanto per giustificati e gravi motivi ricollegabili alle fattispecie previste dal Codice Penale. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario generale, il segretario del Consiglio Direttivo ed il tesoriere. All'atto della costituzione della Federazione i componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori in numero che sarà fissato all'atto della nomina. Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente almeno ogni quattro mesi, e su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono registrate dal segretario del Consiglio direttivo. Art. 9. Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Segretario generale coordina le attivit‡ operative, sovrintende alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, e cura unitamente al Presidente, l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali. Annualmente il tesoriere presenta il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Direttivo e, avutane l'approvazione, all'Assemblea dei Soci. Il Tesoriere ha la delega del Presidente ad incassare ogni somma di competenza della Federazione, depositarla presso apposito istituto bancario o postale designato dal Consiglio Direttivo, tenendone conto regolare. Art. 10. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni quattro anni. E' eletto dallíAssemblea dei Soci in regola con le quote associative. In caso di successiva riduzione dei componenti oltre i due supplenti, l'Assemblea nomina i necessari integratori. Con procedura analoga a quella precedente sono nominati ogni quattro anni tre Probiviri e due supplenti Art. 11. Tutti gli eletti sono rieleggibili alle stesse o ad altre cariche sociali. Le modifiche statutarie possono essere proposte, previa sottoscrizione di almeno un terzo degli iscritti, all'Assemblea annuale, e risultano approvate qualora raggiungano l'adesione dei tre quarti dei votanti oppure dei due terzi degli iscritti. Contestualmente all'assemblea quadriennale per l'elezione della cariche sociali, e comunque nel semestre precedente, non è ammissibile alcuna proposta di modifica statutaria che le riguardi direttamente o indirettamente. Art. 12 In caso di scioglimento della Federazione, proposto ed approvato dallíassemblea, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Sempre in caso di scioglimento, resta fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662/'96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non espressamente indicato, vale l'ordinaria normativa in materia di associazioni.
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